Art. 3.
(Rilascio di documenti).

      1. L'ufficiale di stato civile del comune di residenza della persona interessata, ricevuta la notificazione di cui all'articolo 2, comma 4, procede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale.
      2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie o duplicati debitamente corretti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità pubbliche e private.
      3. Il rilascio di nuovi documenti o di duplicati a seguito della correzione della attribuzione di sesso e del nome è esente da ogni onere, spesa o tributo per la persona interessata.